Art. 12.

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge le forme di assistenza alle persone che intendono cessare l'esercizio della prostituzione e le iniziative dirette al loro reinserimento sociale, nonché altre forme di prevenzione della prostituzione, disponendo altresì:

          a) l'istituzione di appositi centri di accoglienza, pubblici o privati;

          b) interventi diretti a facilitare l'accesso dei soggetti di cui al presente comma a corsi di istruzione e di formazione professionali, anche attraverso convenzioni con le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni senza fini di lucro;

          c) iniziative di studio e di comunicazione;

 

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          d) corsi di formazione per operatori;

          e) particolari iniziative a favore dei minori, sia ai fini del loro reinserimento, sia sotto forma di campagne di sensibilizzazione;

          f) l'utilizzazione dei servizi sociali e psico-sanitari, sia pubblici e degli enti locali, sia di associazioni e cooperative sociali senza scopo di lucro, e l'eventuale istituzione di nuovi servizi a favore delle persone che esercitano liberamente la prostituzione e di chiunque volontariamente voglia usufruirne, come mezzi utili di sostegno alle problematiche inerenti la sfera della sessualità.

      2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione ai Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e della solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sugli obiettivi conseguiti e sulle possibili misure da adottare negli ambiti delle rispettive competenze.